Art. 1
E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata
"CIFAV - CENTRO DI INFORMAZIONE SUL FARMACO PER L'AREA VASTA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE".
L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS". L'Associazione é un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 2
L'Associazione ha sede in Aviano (PN), via Franco Gallini n. 2, presso il Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O.).
Art. 3
L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge un'attività di educazione sanitaria e di promozione della salute, volta a favorire il superamento delle disuguaglianze e delle barriere nell'accesso alle informazioni sanitarie e alla salvaguardia dello stato di salute, diretta ad arrecare benefici a:
Inoltre il Cifav intende svolgere:
1) la diffusione di informazioni personalizzate sui farmaci in relazione a specifici quesiti posti da soggetti di cui sopra o da persone che si trovino in un particolare stato di carenza/assenza di conoscenza relativamente al proprio stato di salute. Tale attività viene specificamente svolta dagli associati alla presente Associazione in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di "Farmacista", con il supporto di operatori associati, appositamente formati e competenti nel campo dell'Informazione scientifica (ad es. Bibliotecari-Documentalisti);
2) collaborazione con medici, farmacisti e, in generale, figure professionali coinvolte nella salvaguardia della salute, dello stato di benessere fisico e psichico, nella prevenzione delle malattie e nell' informazione scientifica-divulgativa al fine di ottimizzare le attività di cui sopra;
3) attività ed iniziative, correlate alle attività di cui sopra, attraverso la collaborazione permanente con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone, avente sede in Via G. Galilei, n. 21, a Pordenone, e con la Biblioteca Scientifica avente sede all'interno del CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN);
4) la diffusione di informazioni di cui sopra attraverso la rete delle Farmacie pubbliche e private dislocate sul territorio della Provincia di Pordenone che collaborano a questa iniziativa, attraverso l'opera di un Farmacista aderente ed associato a questa Associazione;
5) divulgazione e informazione pubblica, attraverso l'organizzazione di conferenze, convegni, seminari divulgativi, corsi di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti di cui sopra ed alla collettività;
6) la preparazione di piccole guide/opuscoli dirette a facilitare la diffusione delle conoscenze in tema di utilizzo di farmaci destinate ai soggetti di cui sopra;
7) collaborazione con altre Associazioni, Istituzioni o Enti aventi carattere scientifico o di documentazione aventi obiettivi, interessi, scopi e fini analoghi al proprio, anche mediante la costituzione e la partecipazione a gruppi di lavoro e/o partnerships.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori. E’ fatto espresso divieto all’Associazione di svolgere attività non istituzionali eccetto quelle direttamente connesse.
Art. 4
L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori. Sono soci fondatori le persone fisiche e gli Enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche e gli Enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 30 (trenta) giorni. Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli Enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro 30 (trenta) giorni. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Art. 5
I soci hanno tutti uguali diritti. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinata all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo statuto. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio. La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.
Art. 6
L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote associative;
b) dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.
Art. 7
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Comitato Esecutivo Scientifico;
d) La Presidenza;
e) Il Tesoriere;
f) Il Segretario;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
h) Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall’art. 10, sesto comma, del D. Lgs. n° 460/1997.
Art. 8
L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 60% (sessanta per cento) dei soci in regola con i contributi sociali. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, spedita, anche a mezzo fax, a ciascuno dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.
Art. 9
Sono di competenza dell'assemblea:
a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
d) la nomina del Collegio dei Revisori;
e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
f) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
g) l'approvazione di un regolamento interno;
h) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 10
Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Non sono ammesse deleghe. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa. Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci. Delle deliberazioni dell' assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 6 (sei) a 8 (otto) eletti dall' assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.
Art. 12
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telex o telefax almeno cinque giorni prima) . Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Comitato Esecutivo Scientifico, il Tesoriere, il Vice presidente e il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.
Art. 13
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto. Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere. Il Consiglio determina l'ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l'ammontare di eventuali contributi da versare una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo Scientifico e al Segretario.
Art. 14
Il Comitato Esecutivo Scientifico è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un terzo Consigliere. Il Comitato Esecutivo Scientifico esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo Scientifico e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Art. 15
Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.
Art. 16
Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica dell’Associazione da sottoporre all'Assemblea.
Art. 17
Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, con la designazione del Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea . Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.
Art. 19
Tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da membri nominati dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; giudicheranno «ex bono et aequo» senza formalità di procedura. La loro decisione sarà inappellabile.
Art. 20
Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 21
E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 22
L'Assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 23
L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3-comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.